La Convenzione o Contratto di arruolamento è un particolare rapporto di lavoro stipulato tra un armatore o proprietario di imbarcazione e il personale marittimo.
Per personale marittimo si intende la gente di mare (ovvero chi si imbarca per lavorare a qualsiasi titolo e per qualsiasi mansione), gli addetti ai servizi portuali, gli impiegati nei cantieri navali.
La natura particolare di questo contratto di lavoro risiede nel fatto che il rapporto è disciplinato da una normativa speciale: Codice della navigazione e Regolamento sul collocamento (RD 327/1942 aggiornato alla L. 25/2010 e D.P.R. 231/2006), anche se è la Convenzione internazionale OIL del 2006 a disciplinare i principi e i diritti minimi sul lavoro marittimo.
Il contratto di arruolamento può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato oppure per uno o più viaggi.
Sia il contratto a tempo determinato che quello per uno o più viaggi non possono superare la durata di un anno altrimenti sono trasformati di diritto a tempo indeterminato.
Oltre ad avere un regime speciale per quanto riguarda il collocamento (infatti per tale servizio sono competenti le capitanerie di porto, in luogo dei centri per l’impiego), il datore di lavoro marittimo è tenuto a registrare la gente di mare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Deve inoltre tenere un Albo di bordo in luogo accessibile all’equipaggio con l’indicazione delle norme di legge e di regolamento relative all’arruolamento, e delle norme della contrattazione collettiva e ogni altra norma o disposizione applicabile all’equipaggio.
Il personale è assunto per i servizi e le mansioni di cui al contratto di arruolamento anche se per i casi di necessità può essere adibito anche ad altre mansioni.
La retribuzione può essere a tempo, a viaggio o in partecipazione ai proventi del nolo o del viaggio dovuti all’armatore.
Anche la cessazione del contratto ha un regime particolare, in quanto il rapporto di lavoro può risolversi per diverse ragioni:
- riconducibili all’armatore (perdita totale o innavigabilità della nave per naufragio, perdita della nazionalità della nave, sequestro della nave, o anche per la mera facoltà riconosciuta all’armatore di risolvere il contratto di arruolamento, fatti salvi i diritti spettanti all’arruolato);
- riconducibili all’arruolato (sbarco dell’arrivo lato per cattivo trattamento riservatogli dall’armatore, sbarco dell’arruolato per motivi di autorità o per motivi di salute).